Diritto alle cure
Il diritto alle cure è garantito dall'articolo 120 della Legge
309/90 che dispone testualmente: "chiunque fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope può chiedere al Servizio Pubblico per le
Tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire
un programma terapeutico e socio-riabilitativo". Il termine "chiunque "
indica senza equivoci che l'unico requisito per accedere al servizio pubblico è
l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Non è quindi necessario, per
esempio essere in regola con l'assicurazione malattia o essere cittadini
italiani.
L'articolo 122 stabilisce che il SerT, una volta compiuti tutti
gli accertamenti necessari, definisca il programma, che sarà personalizzato per
il singolo soggetto, avvalendosi anche della collaborazione di cooperative di
solidarietà sociale e di associazioni di volontariato finalizzate
all'inserimento sociale e lavorativo del soggetto. Naturalmente il presupposto
di ogni terapia è che esistano i criteri clinci per la diagnosi di una malattia.
Non si ha pertanto diritto né di ottenere una cura né di ottenere un certificato
di tossicodipendenza se si è semplici consumatori occasionali. Il fatto che la
certificazione di tossicodipendenza possa essere richiesta illegittimamente da
un simulatore per ottenere alcuni vantaggi in ambito penale ha anzi indotto il
legislatore ad emanare il D.M. 186/90 che stabilisce tassativamente i criteri
medico-legali per tale certificazione. In queste circostanze quindi il Servizio
Pubblico ha il dovere di non prendere in carico la persona richiedente se non
sussistono prove documentali della patologia dichiarata. Ciò per evitare di
pre-costituire falsamente un criterio diagnostico in realtà inesistente.
>Al
di fuori di questi casi-limite, per accedere a un qualunque Servizio
Tossicodipendenze dovrebbe essere sufficiente presentarsi al medesimo e
dichiarare la propria intenzione di essere preso in carico.
Per i minorenni
la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, anche dai genitori.
Di fatto, la possibilità di effettuare
una terapia adeguata è spesso limitata dalle condizioni concrete dei servizi. La
legge in vigore prevedeva, anche attraverso il D.M. 444/90, che i Ser.T. siano
aperti come minimo 12 ore al giorno per 365 giorni all'anno, che siano dotati di
tutte le figure professionali necessarie, che siano in grado di predisporre un
programma terapeutico iniziale entro 10 giorni. Tuttavia la riforma
costituzionale del 2001 con l'articolo 117 ha attribuito potestà legislativa in
materia, tra l'altro, di tutela della salute alle regioni "salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato".
Pertanto, attualmente (ottobre 2005) l'organizzazione dei servizi
per le tossicodipendenze può essere molto diversa da una regione all'altra. E'
quindi più difficile far valere ovunque il proprio diritto ad usufruire dei
servizi che la legge promette. Le associazioni per i diritti dei pazienti però
potrebbero, se opportunamente sollecitate, sollevare questi problemi nei
confronti delle Aziende Sanitarie inadempienti tutelando gli interessati, senza
esporli direttamente e mantenendo perciò la riservatezza.