Libera scelta del medico e del luogo di cura
Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è
riconosciuto sia dal Codice di Deontologia Medica (art. 24) sia dalla legge di
riforma sanitaria 502/90.
Tuttavia una serie di normative che riguardano il
pagamento delle prestazioni, di fatto impongono di riferirsi unicamente ai
servizi della propria ASL qualora si intenda chiedere un finanziamento per
l'inserimento in comunità terapeutica.
Su questa linea molti Ser.T. hanno
rifiutato, per "problemi organizzativi" o comunque per autonoma scelta, di
prendere in carico persone residenti in altre ASL per qualsiasi terapia.<
In
realtà nessuna decisione a livello locale può annullare un diritto garantito
dalla legge dello stato. Colui che intendesse esercitare il proprio diritto di
essere seguito da un Servizio di sua scelta, può esporre le proprie ragioni al
responsabile del centro, ed eventualmente alla stessa ASL facendo presente che
un'eventuale persistenza del rifiuto di presa in carico può configurare il reato
di omissione di atti d'ufficio (art. 328 del Codice Penale; reclusione fino a un
anno).<
Qualora questo non fosse sufficiente è opportuno rivolgersi alle
strutture che si occupano dei diritti dei pazienti.